Domande frequenti

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Dopo l’ingresso nell’appartamento, ha ricevuto per e-mail il protocollo di consegna dell’appartamento. I punti elencati fungono da guida per la segnalazione di eventuali difetti riscontrati. Qualora dovesse scoprire ulteriori difetti nell’appartamento, ce li comunichi entro 14 giorni rispondendo direttamente a questa e-mail.

I casi di emergenza includono i danni causati da elementi naturali, parti dell’edificio pericolanti, attività criminali, rottura delle tubature con perdite d’acqua, interruzioni della fornitura di base di elettricità, gas, acqua o riscaldamento. In queste circostanze potrà contattarci al di fuori dell’orario d’ufficio oppure durante i fine settimana chiamando il numero di emergenza che troverà nella bacheca all’ingresso dell’immobile.

La cauzione relativa alla pigione viene restituita soltanto quando tutte le spese insorte durante il periodo di locazione sono state conteggiate.

Se la somma tarda a essere restituita, significa che determinati costi non sono ancora chiari oppure che non sono stati ancora conteggiati. Ciò riguarda solitamente i costi dei fornitori chiamati a risolvere danni constatati alla riconsegna dell’appartamento, oppure un conguaglio delle spese accessorie ancora da saldare.

La cauzione corrisponde solitamente a un massimo di tre canoni mensili. Funge da garanzia per il locatore, qualora la pigione o le spese accessorie non vengano pagate oppure in caso di danni al bene locato.

Eventuali costi per riparare difetti oppure sostituire parti mancanti vengono stabiliti nel protocollo di consegna dell’appartamento e, se del caso, detratti dalla cauzione. Ulteriori motivi possono essere un pagamento in sospeso della pigione oppure un addebito successivo delle spese accessorie.

Con la pigione concordata contrattualmente, lei paga un importo di acconto delle spese accessorie. Tale importo viene calcolato dalla nostra Gestione nel modo più preciso possibile, tenendo conto dei conteggi delle spese accessorie precedenti nonché di valori empirici. Il consumo effettivo o i costi effettivi sono tuttavia indicati sono nel conteggio annuale delle spese accessorie. Se il consumo supera gli acconti già corrisposti, riceverà una richiesta di conguaglio. Se invece i costi risultano più bassi, riceverà un accredito. 

Per costi di gestione proporzionali si intendono le spese generali, ad esempio per la manutenzione, per spese causate da condizioni meteorologiche, come la rimozione della neve o la cura del giardino, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, per l’acqua e per le acque reflue, nonché l’elettricità delle parti comuni per l’illuminazione delle scale e della lavanderia. Tali costi vengono ripartiti proporzionalmente tra tutti i locatari in base a un coefficiente. Si precisa che l’elenco non è esaustivo. Può trovare maggiori informazioni nel suo contratto di locazione. 

Le spese accessorie includono i costi dell’acqua calda e del riscaldamento, nonché eventuali altri costi di gestione. Può trovare maggiori informazioni nel suo contratto di locazione. Le spese aggiuntive come l’elettricità ad uso privato, l’Internet, SERAFE ecc. non sono comprese nelle spese accessorie e devono essere pagate direttamente al rispettivo fornitore.

A causa del continuo aumento dei prezzi dell’energia, prevediamo un aumento significativo delle spese accessorie. Considerata la costante volatilità dell’andamento di gas e petrolio, allo stato attuale non ci è possibile fare una stima definitiva dei costi che ci attendono. Inoltre, anche l’aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe avere effetti negativi su altri servizi, con ripercussioni sui costi di gestione del suo immobile nei conteggi delle spese accessorie. A tale proposito, le ricordiamo che il suo pagamento in acconto mensile in funzione dei precedenti conteggi delle spese accessorie non si basa sui costi attuali. I prezzi energetici più alti, quindi, non influiscono direttamente sui suoi pagamenti in acconto, ma possono essere valutati solo col conteggio annuale delle spese accessorie effettive. 

La rinuncia volontaria all’utilizzo dell’infrastruttura a disposizione, come l’ascensore, i parchi giochi per bambini ecc. non esonera dall’obbligo di pagamento. In tali casi vale il principio di solidarietà.