Domande frequenti

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Fornire alloggio in una casa di proprietà è di solito possibile senza restrizioni. Stanze e appartamenti ammobiliati rappresentano un’ottima soluzione temporanea. Per proprietà non ammobiliate, contatti in anticipo l’ufficio locale della migrazione, che potrà fornirle assistenza anche nella mediazione delle persone in cerca di protezione.

L’accoglienza dei rifugiati è coordinata dalla Confederazione e si svolge in accordo con i cantoni. Perciò la Svizzera dispone di un numero sufficiente di alloggi per rifugiati e persone bisognose di protezione.

Tuttavia, anche i privati possono registrare interi appartamenti o stanze libere presso le autorità come alloggi privati per rifugiati. Se richiederà una compensazione per l’alloggio (agli stessi soggetti bisognosi di protezione, a un’autorità o a un’organizzazione umanitaria), dovrà stipulare un contratto di locazione informale ai sensi dell’art. 262 CO (sublocazione). In questo caso specifico, è necessario redigere un contratto di sublocazione tra le parti (locatario principale, ospite e locatore) che riporti i dettagli sulla durata e sulla compensazione.

Dopo aver chiarito gli elementi essenziali, gli interessati potranno scaricare un formulario disponibile sul sito web dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT) per la stipula del contratto di sublocazione. Può scaricare il modulo, compilarlo e inviarcelo. Al resto pensiamo noi.

L’accoglienza dei rifugiati è coordinata dalla Confederazione e si svolge in accordo con i cantoni.

Tuttavia, anche i privati possono registrare interi appartamenti o stanze libere presso le autorità come alloggi privati per rifugiati. Ospitare qualcuno a titolo gratuito nella casa in cui si vive in affitto e per un periodo di tempo limitato è possibile ai sensi dell’art. 305 e segg. CO. Non esiti a contattarci qualora la possibilità di ospitare una rifugiata o un rifugiato si concretizzi.

Inoltre, dopo aver chiarito gli elementi essenziali, gli interessati potranno scaricare un modulo disponibile sul sito web dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT) che dovrà essere sottoscritto da locatario e locatore. Può scaricare il modulo, compilarlo e inviarcelo.

Tenga presente che noi, in qualità di gestori, non possiamo disporre dei proventi dei canoni locativi. Tale decisione spetta ai proprietari.

Mettere a disposizione il proprio alloggio privato è in linea di principio un’azione volontaria e quindi non è prevista remunerazione. Per casi specifici e ulteriori informazioni si rivolga all’autorità cantonale.

La riconsegna dell’appartamento deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno successivo al termine del rapporto di locazione. La data e l’ora vengono concordati tra il locatario uscente e quello entrante.

Al momento della restituzione, l’appartamento deve trovarsi in uno stato il più possibile identico a quello registrato in fase di consegna e dev’essere perfettamente pulito. Se dovesse aver subito modifiche (ad es. pareti ritinteggiate), il bene locato dovrà essere riportato allo stato originario.

Nella nostra lista di controllo troverà le informazioni più importanti relativamente alla pulizia prima della riconsegna dell’appartamento.

A un primo sguardo, sostituire un elettrodomestico ormai datato (forno, frigorifero, lavastoviglie, lavatrice ecc.) può sembrare la giusta soluzione in termini di consumo energetico. Se però si prendono in considerazione le risorse richieste per la produzione dei dispositivi, nella maggior parte dei casi la sostituzione di un apparecchio ancora funzionante non conviene. 

Nel caso di un elettrodomestico difettoso, si cerca di capire se una riparazione possa avere senso sul lungo periodo o se sia più vantaggioso sostituirlo direttamente. In fase di decisione si tiene conto del tipo di guasto, degli aspetti economici ed ecologici nonché dei costi previsti per l’acquisto di un nuovo dispositivo.  

A proposito: sul nostro sito web trova preziosi consigli su come risparmiare energia. Perché è possibile risparmiarla anche con dispositivi ormai piuttosto obsoleti. 

In linea di massima, è consentito installare un impianto solare plug-in nella parte interna del balcone (parete, lato interno del parapetto) a patto che l’involucro dell’edificio non venga danneggiato. 

Saremo lieti di chiarire con il proprietario e farle poi sapere se e a quali condizioni è possibile o auspicabile installare un impianto solare plug-in sulla parte esterna del balcone dell’edificio.

Se intende installare un impianto solare plug-in, le ricordiamo che, in quanto locatario/locataria, lei è responsabile e risponde dell’installazione, della corretta messa in funzione, della manutenzione e dello smontaggio nonché dell’eventuale ripristino dello stato originale dell’impianto. Lo stesso vale per i costi accessori derivanti dall’impianto solare plug-in, che dovrà assumersi per intero.

A causa del continuo aumento dei prezzi dell’energia, prevediamo un aumento significativo delle spese accessorie. Considerata la costante volatilità dell’andamento di gas e petrolio, allo stato attuale non ci è possibile fare una stima definitiva dei costi che ci attendono. 

Le ricordiamo che il suo pagamento in acconto mensile non si basa sui costi attuali. Prezzi energetici più alti, quindi, non sortiranno per lei degli effetti sui pagamenti in acconto, ma solo al momento del conteggio annuale delle spese accessorie effettive.

Stiamo monitorando gli attuali sviluppi nell’ambito dell’approvvigionamento energetico e passando al vaglio diverse opzioni di risparmio. Quest’ultime possono essere definite autonomamente in base alla posizione e allo stato dell’immobile e in accordo con i singoli proprietari. Al momento non è stata presa nessuna decisione concreta in merito.