Domande frequenti

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Fornire alloggio in una casa di proprietà è di solito possibile senza restrizioni. Stanze e appartamenti ammobiliati rappresentano un’ottima soluzione temporanea. Per proprietà non ammobiliate, contatti in anticipo l’ufficio locale della migrazione, che potrà fornirle assistenza anche nella mediazione delle persone in cerca di protezione.

L’accoglienza dei rifugiati è coordinata dalla Confederazione e si svolge in accordo con i cantoni. Perciò la Svizzera dispone di un numero sufficiente di alloggi per rifugiati e persone bisognose di protezione.

Tuttavia, anche i privati possono registrare interi appartamenti o stanze libere presso le autorità come alloggi privati per rifugiati. Se richiederà una compensazione per l’alloggio (agli stessi soggetti bisognosi di protezione, a un’autorità o a un’organizzazione umanitaria), dovrà stipulare un contratto di locazione informale ai sensi dell’art. 262 CO (sublocazione). In questo caso specifico, è necessario redigere un contratto di sublocazione tra le parti (locatario principale, ospite e locatore) che riporti i dettagli sulla durata e sulla compensazione.

Dopo aver chiarito gli elementi essenziali, gli interessati potranno scaricare un formulario disponibile sul sito web dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT) per la stipula del contratto di sublocazione. Può scaricare il modulo, compilarlo e inviarcelo. Al resto pensiamo noi.

L’accoglienza dei rifugiati è coordinata dalla Confederazione e si svolge in accordo con i cantoni.

Tuttavia, anche i privati possono registrare interi appartamenti o stanze libere presso le autorità come alloggi privati per rifugiati. Ospitare qualcuno a titolo gratuito nella casa in cui si vive in affitto e per un periodo di tempo limitato è possibile ai sensi dell’art. 305 e segg. CO. Non esiti a contattarci qualora la possibilità di ospitare una rifugiata o un rifugiato si concretizzi.

Inoltre, dopo aver chiarito gli elementi essenziali, gli interessati potranno scaricare un modulo disponibile sul sito web dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT) che dovrà essere sottoscritto da locatario e locatore. Può scaricare il modulo, compilarlo e inviarcelo.

Tenga presente che noi, in qualità di gestori, non possiamo disporre dei proventi dei canoni locativi. Tale decisione spetta ai proprietari.

Mettere a disposizione il proprio alloggio privato è in linea di principio un’azione volontaria e quindi non è prevista remunerazione. Per casi specifici e ulteriori informazioni si rivolga all’autorità cantonale.

La cauzione relativa alla pigione viene restituita soltanto quando tutte le spese insorte durante il periodo di locazione sono state conteggiate.

Se la somma tarda a essere restituita, significa che determinati costi non sono ancora chiari oppure che non sono stati ancora conteggiati. Ciò riguarda solitamente i costi dei fornitori chiamati a risolvere danni constatati alla riconsegna dell’appartamento, oppure un conguaglio delle spese accessorie ancora da saldare.

La cauzione corrisponde solitamente a un massimo di tre canoni mensili. Funge da garanzia per il locatore, qualora la pigione o le spese accessorie non vengano pagate oppure in caso di danni al bene locato.

Eventuali costi per riparare difetti oppure sostituire parti mancanti vengono stabiliti nel protocollo di consegna dell’appartamento e, se del caso, detratti dalla cauzione. Ulteriori motivi possono essere un pagamento in sospeso della pigione oppure un addebito successivo delle spese accessorie.

La riconsegna dell’appartamento deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno successivo al termine del rapporto di locazione. La data e l’ora vengono concordati tra il locatario uscente e quello entrante.

Al momento della restituzione, l’appartamento deve trovarsi in uno stato il più possibile identico a quello registrato in fase di consegna e dev’essere perfettamente pulito. Se dovesse aver subito modifiche (ad es. pareti ritinteggiate), il bene locato dovrà essere riportato allo stato originario.

Nella nostra lista di controllo troverà le informazioni più importanti relativamente alla pulizia prima della riconsegna dell’appartamento.

Non tutti gli immobili dispongono di un rifugio. La costruzione e l’assegnazione dei rifugi è regolata dalla legge cantonale. In caso di necessità, la pianificazione dell’assegnazione dei rifugi viene effettuata e comunicata dall’organizzazione regionale di protezione civile del suo comune di residenza. In Svizzera, l’assegnazione dei rifugi e delle strutture di protezione è pianificata dall’organizzazione regionale di protezione civile. In caso di reale necessità, il suo comune di residenza o la protezione civile renderanno nota la posizione dei bunker.