Raggruppamento ai fini di consumo proprio (RCP) di energia solare

L’utilizzo di un impianto fotovoltaico personale comporta un raggruppamento ai fini di consumo proprio (RCP) costituto dalle parti del contratto di locazione dell’immobile e stabilito dalla Legge sull’energia (LEne).

Il consumo di energia continua a essere misurato a livello individuale ma, nei confronti del gestore di rete, il raggruppamento non dispone che di un solo punto di misurazione.

Vantaggi per il locatario

Ciascun locatario può godere della massima trasparenza sui costi grazie al confronto annuale dei prezzi dell’elettricità, considerando che i costi devono risultare al massimo identici a quelli dell’energia standard del locale gestore della rete di distribuzione, e nella maggior parte dei casi più bassi.

L’approvvigionamento è garantito in qualsiasi momento e consiste in energia rinnovabile prodotta a livello locale.

Vantaggi per il proprietario / il locatore

I proprietari di immobili approfittano di un maggior grado di sostenibilità dell’immobile e quindi di un maggior valore e una maggiore attrattiva dello stesso.

Ai proprietari ne derivano benefici anche in chiave finanziaria, da una parte attraverso la riduzione delle tasse per l’utilizzo della rete del gestore locale, dall’altra per il fatto che possono vendere l’elettricità a prezzi equi e, in più, reimmettere in rete quella eccedente. In caso di maggiore consumo proprio aumenterà anche la rendita del RCP.

Vantaggi per l’ambiente

Dulcis in fundo: anche l’ambiente approfitta di un maggior volume di energia rinnovabile, per di più prodotta dove viene anche consumata.

Informazioni sull’RCP

Il locatore si prende carico dell’installazione di un impianto fotovoltaico inclusi tutti i costi di gestione e manutenzione. È inoltre responsabile per l’alimentazione di tutti i locatari coinvolti (RCP).

In quanto suo partner contrattuale, notifica al gestore della rete di distribuzione locale (GRD) i locatari connessi alla rete ed eventuali modifiche di utilizzo, e rappresenta il raggruppamento nei confronti del gestore di rete.

Il locatore si occupa dell’acquisto dell’elettricità di rete (inclusi i certificati richiesti). Informa ogni anno i locatari in merito ai prezzi dell’elettricità e mette a punto un confronto con i prezzi del locale gestore della rete di distribuzione. Il locatore, oltre alla qualità standard (quella del gestore della rete di distribuzione locale), può offrire un'ulteriore qualità di energia. In questo caso, il locatario sceglierà la qualità di energia che meglio fa al caso suo.

Il consumo di energia elettrica individuale dei singoli locatari viene misurato con contatori intelligenti conformi ai requisiti del METAS e indicato in base alla percentuale di energia solare ed energia di rete, compresa la disaggregazione dell’energia di rete in tariffa alta e tariffa bassa.

La percentuale di energia del fotovoltaico viene ripartita, sulla base delle misurazioni, sui singoli locatari. Il consumo di energia elettrica individuale dei locatari connessi alla rete viene conteggiato a scadenze trimestrali. Il locatore è responsabile della relativa fatturazione.

I dati di misurazione vengono conservati in Svizzera e il locatore garantisce che quelli rilevati vengano utilizzati esclusivamente a fini di contabilità.

Il locatario ha la possibilità di visionare quando vuole i propri dati via interfaccia web.

Un locatario, al termine del contratto di locazione, recede automaticamente dalla partecipazione al raggruppamento.

Nel rapporto di locazione in essere, un locatario può porre termine alla sua partecipazione solo se il locatore viola il suo obbligo di sopperire in modo sufficiente all'alimentazione di energia o manca di adempiere ai requisiti per il trasferimento dei costi dell’energia. In questi casi, un locatario interessato da una tale situazione può far valere i suoi diritti in base alla normativa concernente la garanzia per i vizi della cosa, in caso di emergenza coprire la fornitura di base tramite il gestore della rete e porre termine alla sua partecipazione al raggruppamento. È tenuto a informarne il locatore per iscritto con tre mesi di anticipo.

Domande frequenti

Il computo del consumo energetico di regola ha luogo con scadenza trimestrale. La preghiamo di informarsi sulle date di fatturazione esatte presso il suo fornitore di servizi RCP.

Di regola, il suo fornitore di servizi RCP le farà pervenire un quadro complessivo del suo consumo effettivo al momento dell’invio della fattura. Se questo non dovesse succedere, la preghiamo di contattare direttamente l’azienda di competenza per il suo impianto. 

Non appena l'impianto fotovoltaico non produce più elettricità a sufficienza, viene acquistata elettricità residua, a seconda dell’accordo, presso il suo immobile in questione, presso la centrale elettrica locale o sul libero mercato elettrico. 

L’elettricità fornita non deve essere più cara e la qualità fornita non peggiore di quelle del prodotto energetico standard della locale centrale elettrica. 

Un impianto fotovoltaico, di notte, non produce elettricità e, nelle ore del mattino e della sera come anche nelle giornate con tempo nuvoloso o piovoso, solo poca. Per questo motivo, un impianto fotovoltaico è solitamente in grado di coprire meno della metà del consumo di elettricità di un immobile. L’elettricità che manca va quindi acquistata.

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Roland Steiner Responsabile della sostenibilità +41 58 360 31 93 sustainability@livit.ch